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Patrimonio

Art.3

Il patrimonio è costituito:

a) dal capitale sociale;
b) dal fondo di previdenza individuale;
c) dal fondo di riserva ordinario;
d) dal fondo di riserva straordinario;
d) e) da legati, donazioni o lasciti.

Il patrimonio dovrà essere investito in prestiti ai soci o in titoli di Stato o garantiti dello Stato o in bene immobili redditizi o in attività ricreative ed assistenziali, in conformità di ciò che sarà deliberato dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione

Art.4

Il Capitale sociale è illimitato ed è costituito da quote del valore nominale di euro 5,00 (cinque/00).

Le quote sono nominative ed individuali e non possono essere cedute con effetto verso la Cassa.

L'aumento dell'importo della quota di capitale deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art.5

Il fondo di riserva ordinario è destinato a reintegrare il capitale sociale in caso di perdite.

Esso viene costituito mediante prelevamento sugli utili annuali fino a raggiungere la decima parte del capitale sociale.

Art.6

Il fondo di riserva straordinario è istituito a garanzia delle operazioni di credito ed è costituito mediante prelevamento sugli utili annuali fino a raggiungere la decima parte dell'ammontare delle somme investite in prestiti.

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