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Organi Sociali

Art.26

Gli organi sociali della Cassa sono:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci.
 

Art.27

L'Assemblea ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per approvare il bilancio e per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e riguardanti la gestione della Cassa.

L'Assemblea ordinaria elegge, ogni cinque anni, i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio dei sindaci.

L'Assemblea straordinaria, convocata quando sia necessario o quando lo richieda al Consiglio di Amministrazione, almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti, delibera sulle modificazioni dello Statuto, sull'eventuale scioglimento della Cassa e su qualunque altro argomento di carattere straordinario.

Art.28

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell’adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione e con i mezzi più opportuni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art.29

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono validamente costituite quando sono presenti più della metà dei soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

La straordinaria, invece, a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art.30

Se i soci presenti non raggiungono il numero minimo fissato nella linea dell'articolo precedente, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Il giorno fissato per la seconda convocazione può essere indicato nell'avviso di convocazione dell' Assemblea.

Se non è indicato, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione.

Art.31

In seconda convocazione sia l'Assemblea ordinaria come la straordinaria sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono prese con le maggioranze fissate nel precedente articolo 29.

Art.32

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, il socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio che non faccia parte né del Consiglio di Amministrazione, né del Collegio dei Sindaci.

Ciascun socio non può, però, rappresentare più di tre soci.

Art.33

Le deliberazioni dell' Assemblea, prese in conformità delle norme precedenti, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art.34

Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea, di cui almeno tre soci; gli altri due possono essere eletti fra ex soci collocati a riposo. Essi durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e sono esonerati dal prestare cauzione.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Amministrativo ed il Segretario.

Le norme per le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono stabilite in un apposito regolamento approvato dall' Assemblea straordinaria.

Tutte le cariche sono gratuite.

Tuttavia l'Assemblea in sede di approvazione di bilancio, potrà stabilire un'adeguata indennità a favore del Consiglio di Amministrazione.

Art.35

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale attiva e passiva della Cassa.

Egli convoca e presiede il Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Direttore amministrativo è incaricato della esecuzione delle deliberazio­ni dell' Assemblea e del Consiglio riguardanti l'Amministrazione della Cassa.

Egli sovraintende al servizio di Cassa ed alla tenuta della contabilità.

Art.36

Per la validità della deliberazione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Art.37

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci scegliendoli tra i primi non eletti in ordine di graduatoria.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se viene meno la totalità degli amministratori, la convocazione dell' Assemblea viene disposta dal Collegio dei Sindaci che assume l'ordinaria amministrazione della Cassa fino alla nomina dei nuovi amministratori.

Art.38

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Uno dei tre sindaci effettivi, rappresentante del Ministero dell' Economia e Finanze, viene da esso designato, mentre l'Assemblea dei soci elegge gli altri due membri, di cui uno anche fra gli ex soci collocati a riposo.

I Sindaci supplenti sono anch'essi eletti dall' Assemblea fra i soci.

I supplenti sostituiscono i sindaci effettivi che vengono a mancare, in ordine di età.

I Sindaci eletti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il primo eletto dei Sindaci effettivi assume la Presidenza del Collegio.

Le attribuzioni e i doveri del Collegio dei Sindaci sono regolati dalle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può stabilire un' adeguata indennità a favore dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

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